Informativa n. 54 del 18.09.2023 - Notiziario Pensionati n. 17
NOTIZIARIO N. 17
CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER OTTENERE L’ANTICIPO TFS/TFR
Ancora nessun segnale sull’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
Con circolare n. 79 del 7 set u.s., allegata al presente Notiziario, l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR, che interessa pensionati ex lavoratori pubblici.
Il problema è ben conosciuto: nel settore pubblico il TFS destinato ai lavoratori pubblici viene erogato in tempi più lunghi rispetto al privato, che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione dal servizio arrivando in alcuni casi addirittura fino ai 5 anni. In aggiunta, la corresponsione del TFS ha tempi diversi in relazione alla somma maturata da erogare.
Dal 2020 c’è la possibilità per il neo pensionato pubblico di richiedere in banca un anticipo del proprio TFS/TFR in base a uno specifico accordo intercorso tra Governo pro tempore e ABI, pur nei limiti dell’importo netto di 45.000 € (alcune banche consentono però anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato), ma con costi bancari molto elevati che arrivano oggi fino al 4-5 % su base annua.
Più recentemente (vds. ns. Notiziario n. 20 del 15.11.2022) anche l’INPS ha reso possibile l’anticipo di TFS/TFR, con costi più contenuti (1% fisso dell’importo erogato con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum), ma che in ogni caso riducono l’importo del TFS esigibile. La circolare INPS n. 79 sopra richiamata fornisce ora chiarimenti e istruzioni per accedere all’anticipo INPS.
I destinatari sono tutti gli ex dipendenti pubblici, iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell’Inps, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al TFR o al TFS, non ancora interamente erogato.
L’INPS ricorda la condizione ineludibile per accedere all’anticipo: il pensionato deve essere iscritto al “Fondo Credito” (trattenuta dello 0,15%), operazione possibile questa solo al momento del collocamento in pensione, spuntando nella domanda di pensionamento la casella “chiedo di aderire al fondo credito” oppure aderendovi non oltre il 31 agosto dell’anno di pensionamento. Ove il pensionato non avesse a suo tempo operato questa scelta, si troverebbe oggi nell’impossibilità di accedere all’anticipo INPS. Servirebbe allora che venissero riaperti i termini per l’iscrizione volontaria al Fondo Credito, come peraltro già avvenuto dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022, e non a caso CSE e FLP hanno sollevato con forza il problema nel documento inviato alla Ministra del Lavoro.
La facoltà di poter accedere all’anticipo INPS si può esercitare anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, ma solo limitatamente alla quota ancora “libera”. Si può, quindi, teoricamente riscuotere anche la parte residua rispetto all’importo già ottenuto a titolo di prestito bancario in base all’accordo ABI/Governo. L’anticipo però, può riguardare “solo l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla domanda”. Questo vuol dire che può essere chiesto, oltre che dai pensionati che attendono il pagamento della prima rata, anche da coloro che hanno già ricevuto la prima/seconda rata del TFS/TFR e che stanno aspettando la seconda e/o terza.
Una volta conosciute le somme disponibili dopo 6 mesi dalla domanda, l’interessato può chiedere l’importo intero o in parte e, se la domanda è accolta, riceverà l’accredito in «un’unica soluzione».
Gli interessati dovranno presentare le domande relative all’anticipo INPS attraverso il sito dell’Istituto previdenziale cercando la funzione denominata «Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)» oppure «Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)». In alternativa, la domanda può essere inoltrata da un Patronato o anche da altro soggetto appositamente delegato. Nella domanda, il richiedente dovrà indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero importo del TFS/TFR o per un importo inferiore e, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, dovrà specificare l’intendimento di ricevere l’anticipo per l’ammontare effettivamente disponibile.
Una volta presentata la domanda, INPS procederà al suo esame e, in caso di accoglimento, formulerà all’interessato una «bozza di proposta di cessione» rispetto al TFS/TFR effettivamente cedibile, che il richiedente dovrà accettare entro i successivi 30 giorni (in caso contrario la domanda si intende rifiutata). Il contratto si perfeziona successivamente a seguito del riscontro formulato dell’INPS una volta verificata la disponibilità del budget. Quando perfezionato, il contratto di cessione del TFS/TFR diventa irrevocabile per l’interessato e le somme erogate non possono essere restituite anticipatamente.
Ovviamente, i lavoratori ben sanno che l’anticipo INPS, ancorché meno costoso rispetto all’anticipo concesso dalle banche, non risolve il problema delle regole sul TFS/TFR pesantemente diverse per i pubblici dipendenti rispetto ai privati, e che CSE FLP chiedono da sempre che vengano allineate tra loro, a fronte della totale disattenzione dei Governi dei Parlamenti che si sono succeduti in questi anni.
Recentemente, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 130 pubblicata in data 23 giugno 2023 (della quale abbiamo diffusamente parlato nel ns. Notiziario n. 15 del 27.07.2023), nella quale è stato affermato come non sia giustificabile il differimento/rateizzazione del TFS per chi “va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”, e dunque in primis per i “pensionamenti di vecchiaia”, e da qui l’invito della stessa Corte al legislatore a rimuovere questa condizione.
In quel Notiziario, segnalavamo la nota unitaria che CSE, FLP e CSE FLP Pensionati avevano mandato al Presidente del Consiglio e ai Ministri Competenti con la formale richiesta di adoperarsi rapidamente per l’emanazione di una norma di legge che consentisse di cancellare la “vergogna assoluta” del TFS differito e rateizzato per chi “va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”.
La nostra nota è del 27 luglio u.s., ma non ci risultano a tutt’oggi sviluppi al riguardo.
Entro il 15 ottobre p.v. però, preceduto dall’approvazione della NADEF (entro 27 p.v.), il Consiglio dei Ministri dovrà varare il Disegno di Legge sul Bilancio 2024, operazione che si presenta quest’anno particolarmente complessa. Insisteremo fortemente che, all’interno di quel DDL, la sentenza della C.C. sul TFS/TFR possa trovare puntuale applicazione, e in tal senso avvieremo alcune iniziative sul piano politico e parlamentare.
Roma, 15 settembre 2023
COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI