Informativa n.40 del 18.07.23
Applicazione della normativa sui permessi per il diritto allo studio
Prot. n. 64
Roma, 18 luglio 2023
Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Dott. Gaetano Campo
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dott.ssa Mariaisabella Gandini
OGGETTO: applicazione della normativa sui permessi per il diritto allo studio.
Come da intercorse interlocuzioni informali, con la presente si rimette all’attenzione delle SS.LL. quanto è stato segnalato alla scrivente O.S. dai lavoratori in servizio in varie sedi giudiziarie periferiche, richiedendo ogni utile intervento chiarificatore da parte di codesta amministrazione centrale in merito alla materia in oggetto indicata.
In particolare, si è venuti a conoscenza della circostanza che, in diversi Uffici Giudiziari, agli studenti-lavoratori iscritti ai corsi erogati in modalità telematica, benché ammessi al relativo beneficio all’atto della definizione della graduatoria distrettuale degli aventi diritto, vengono frapposti ostacoli alla fruizione dei permessi retribuiti nella misura massima individuale di n. 150 ore annue di cui al DPR n. 395 del 23/08/1988, attuativo dell’Accordo Intercompartimentale previsto dalla Legge Quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29/03/1983 e recepito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
In alcuni casi è stata perfino contestata ai lavoratori interessati la presunta carenza, in forza di un orientamento interpretativo ARAN del 2022, peraltro riferito al Comparto Funzioni Locali, della documentazione prodotta a giustificazione dei permessi studio fruiti, anche con riferimento agli anni precedenti, per le lezioni seguite in modalità telematica e comunque già attestante l’avvenuto collegamento in piattaforma E-learning in orario di servizio, con richiesta perentoria di produrre, ora per allora, autocertificazione di frequenza in modalità sincrona alle lezioni in questione, nonché successiva analoga attestazione rilasciata dall’ateneo di iscrizione.
E’ del tutto evidente che tale prassi, oltre a determinare una grave discriminazione fra i lavoratori frequentanti le università pubbliche e quelli iscritti alle università telematiche legalmente riconosciute, rischia di comprimere il diritto fondamentale all’istruzione, come tutelato dagli artt. 33 e 34 della nostra Costituzione, nonché dall’art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, per il quale “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”, e inibisce il diritto all’elevazione culturale e professionale dei lavoratori stessi, solennemente affermato fin dallo Statuto dei Lavoratori all’art. 10, finendo altresì per limitarne la vita personale e familiare imponendo loro, per il fatto che le lezioni erogate dagli atenei telematici possono essere seguite anche al di fuori dell’orario di lavoro, un sovraccarico di stress che, specialmente per gli studenti-lavoratori, farebbe venire meno la possibilità del giusto recupero delle proprie energie psico-fisiche, di cui beneficerebbe lo stesso Ufficio di servizio in termini di funzionalità organizzativa e di produttività.
Del resto, l’art. 46 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, non disapplicato dal vigente CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 e disciplinando concretamente quanto contenuto pure nella Circolare n. 12 del 07/10/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, indica quali soli requisiti ai fini della concessione dei permessi per motivi di studio ai lavoratori la produzione preventiva del certificato di iscrizione al corso di studi e l’attestato di partecipazione alle lezioni per le quali si è fruito dei permessi stessi, senza fare riferimento alla ulteriore condizione che queste debbano essere seguite in modalità sincrona e specificando, per i lavoratori iscritti alle università telematiche, che dalla certificazione debba evincersi semplicemente “l’avvenuto collegamento alle lezioni in orario di lavoro”, come pure espresso dall’ARAN stessa nel tempo con altri propri orientamenti interpretativi meno restrittivi di quello innanzi citato.
Ritenendo, dunque, che le norme di legge e quelle contrattuali siano l’unica fonte vincolante per i datori di lavoro e che esse non possano essere disapplicate o superate da meri orientamenti interpretativi, con la presente si chiede, anche al fine di scongiurare l’instaurarsi di contenziosi nell’ipotesi in cui i lavoratori subissero un ingiusto danno, che le SS.LL. vogliano valutare l’urgenza di diramare una nota agli Uffici Giudiziari periferici contenente puntuali indicazioni circa la corretta e uniforme applicazione della disciplina sui permessi per il diritto allo studio.
Cordiali saluti.
Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia
Roberto Cefalo